Entra in vigore oggi la cd. "Legge Levi". E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo.
La legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo.
Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e' consentita la possibilita' di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo che eccedano il limite del 15% purche' non superiori a un quarto.
E' comunque fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'.
I limiti agli sconti praticabili non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale.
La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di sanzioni che possono superare i 3000 euro.
In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Insomma, che dire? Qui mi sembra che la lettura sia sempre più scoraggiata. E' vero che questa legge dovrebbe servire a diminuire lo strapotere delle grandi case editrici ed a preservare quelle minori che rischiano di chiudere, ma al lettore non si pensa?
Io, ad esempio, compro circa sulla dozzina e più di libri l'anno. Considerando che ogni libro costa mediamente fra i 10 e i 25 euro, non posso spendere mille euro per poter comprare tutto quello che voglio.
Di questo passo i libri cartacei - già lasciati al loro destino, e non solo dai giovani, badate! - verranno comprati sempre di meno. E non a torto. Ho recentemente comprato 9 libri della Mondadori approfittando dello sconto del 30%. Ho speso 63 euro invece di 90. Direi che è un bel risparmio, e i restanti 27 euro li posso spendere in qualcos'altro. Con questa legge non si fa altro che abbassare il potere d'acquisto del lettore.
Certo, preserviamo le casi editrici minori. Ma a che pro, se poi nessuno compra nulla?